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giurisprudenza

Il magistrato è disciplinarmente responsabile in caso di ritardo nel deposito delle sentenze (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26284)

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ribadisce alcuni principi in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati.
La Suprema Corte rileva innanzitutto che in tale materia l’ultrattività della legge anteriore più favorevole è prevista dall’art. 32-bis, comma secondo, del d.lgs. n. 109 del 2006 esclusivamente in riferimento alle condotte poste In essere e compiutamente esauritesi in data anteriore al 19 giugno 2006; mentre alle condotte successive, quand’anche iniziatesi nel vigore della precedente disciplina ma protrattesi oltre la predetta data, si applicano esclusivamente le nuove disposizioni, senza alcuna possibilità di scissione, quanto all’apprezzamento della gravità del fatto, dell’unica condotta permanentemente lesiva dell’interesse tutelato (Cass., Sez. Un., 967/2010; 16557/2009).
Riafferma poi che la lesione del prestigio dell’ordine giudiziario è intrinseca alla condotta stessa del magistrato allorché si tratti di ritardi nel deposito dei provvedimenti,che per il loro numero complessivo abbiano superato ogni limite di ragionevolezza e di giustificabilità: quando i ritardi risultino intollerabili la possibilità che essi vengano scriminati si restringe ed è, pertanto, richiesto il concorso di fattori eccezionali e proporzionati alla particolare gravità attribuibile alla violazione (Cass., Sez. Un., 1771/2013; 8409 e 6490/2012; 28802/2011), fattori che debbono essere puntualmente allegati e provati dall’incolpato.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, rilevato il numero considerevole dei ritardi effettuati dal ricorrente nel deposito dei provvedimenti, confermava la sanzione della perdita di anzianità di due mesi inflitta dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
 
a cura di Silvia Ventura
 

Allegato:
26284-2013