Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sospensione per l’avvocato che falsifica il dispositivo della sentenza (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2013, n. 26579)

Nel caso in esame un avvocato aveva falsificato il dispositivo della decisione utilizzando la firma apposta dal giudice in altra sentenza nonché l’avviso di deposito relativo a diverso processo. All’esito del procedimento penale promosso a suo carico per il reato di falsità materiale ex artt. 476, 482 c.p. dal Tribunale di Ancona, il legale veniva sottoposto altresì a procedimento disciplinare che si concludeva con la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per due mesi. L’avvocato aveva effettivamente violato i doveri di probità, dignità e decoro, nonché l’obbligo di informazione verso il cliente. L’impugnazione tardivamente proposta dal legale innanzi al C.N.F. veniva rigettata, come pure la successiva impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, a fronte delle doglianze della ricorrente, ha precisato che l’omessa valutazione della causa di non punibilità maturata nella fase di giudizio, ovvero la prescrizione, e il mancato accoglimento dell’istanza di rimessione in termini – sollecitata dalle gravissime condizioni di salute che avrebbero afflitto il legale – si giustificano considerando che la prescrizione è una questione di merito, e necessariamente presuppone l’ammissibilità dell’impugnazione, che nella fattispecie è tuttavia tardiva. Per quanto attiene la rimessione in termini, correttamente il C.N.F. aveva ritenuto che l’impedimento denunciato non fosse assoluto.

a cura di Guendalina Carloni