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giurisprudenza

La disciplina sull’incompatibilità tra il pubblico impiego e la libera professione si applica anche agli avvocati “stabiliti”( Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2013, n. 27266)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, è tornata ad affrontare il tema dell'incompatibilità tra impiego pubblico e professione forense disciplinata dalla legge n. 339 del 2003, che risulta essere ancora operativa, non essendo stata abrogata dalla legge n. 148 del 2011, che disciplina le attività economiche private e le attività professionali regolamentate, il cui esercizio è consentito solamente in seguito all'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di di qualifiche professionali. I dipendenti pubblici, difatti, non svolgono servizi configurabili come un'attività economica e la loro attività non può essere configurata come quella di una impresa. L'art. 2 della legge citata dispone, in particolare, che gli avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale, che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo, possono optare nel termine di tre anni tra il mantenimento del rapporto di pubblico impiego – che torna ad essere a tempo pieno – e il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati, con contestuale cessazione del rapporto di pubblico impiego. La Suprema Corte osserva come tutte le norme in materia di incompatibilità – ivi comprese quelle che riguardano i contratti di lavoro con Enti corrispondenti nello Stato di origine, trovano applicazione anche agli avvocati “stabiliti” o “ integrati” che – pur non potendo lavorare in Italia, neppure part – time, alle dipendenze o in veste di titolari di impiego o ufficio retribuito a carico dello Stato italiano, potrebbero però rimanere dipendenti delle corrispondenti istituzioni pubbliche dello Stato membro di acquisizione della qualifica professionale, determinandosi in alternativa una discriminazione nei confronti degli avvocati italiani. Il termine di durata quinquennale – di cui usufruisce l'avvocato che ha optato in prima battuta per la professione forense – ai fini dell'eventuale richiesta di rientro in servizio è stato ritenuto dalla Corte pienamente rispondente ai requisiti di non irragionevolezza. Infine, l'art. 2 comma n. 1 della legge n. 339 -2003 – che trova applicazione anche ai rapporti di durata in corso – prevede che nel caso di mancato esercizio dell'opzione tra libera professione e pubblico impiego entro il termine di trentasei mesi dall'entrata in vigore della stessa, i Consigli degli Ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione d'ufficio dell'iscritto dal proprio albo.

a cura di Guendalina Guttadauro