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giurisprudenza

Difensore d’ufficio: la liquidazione degli onorari da parte del giudice deve comprendere il compenso relativo alla procedura di recupero del credito (Cass., Sez. VI, Ord., 20 dicembre 2011, n. 27854)

Il difensore d’ufficio, il quale abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione del suo onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116, D.P.R. n. 115 del 2002.
E’ quanto statuito con la pronuncia in commento dalla Corte di Cassazione, che, aderendo all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, chiarisce che il principio enunciato è coerente con la lettera dell’art. 116 citato, il quale espressamente subordina la possibilità per il difensore d’ufficio di vedersi riconosciuto il compenso dallo Stato all’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito.

a cura di Graziella Sarno