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giurisprudenza

L’istanza di rinvio per legittimo impedimento può essere rigettata se presentata a mezzo fax, intempestivamente e nel caso in cui l’attestazione di impossibilità di sostituzione sia assolutamente apodittica (Cass., Sez. II Pen., 8 gennaio 2014, n. 284)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, riportandosi a propri precedenti orientamenti, si pronuncia nuovamente in materia di legittimo impedimento, soffermandosi sulle caratteristiche della relativa istanza.
La Suprema Corte ribadisce in prima analisi che l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore è inammissibile se trasmessa intempestivamente e/o via fax, in quanto l'art. 121 c.p.p. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, essendo il ricorso al telefax riservato ai soli funzionali di cancelleria ex art. 150 c.p.p.
Ribadisce poi la Corte di Cassazione che l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, pur tempestivamente presentata, è legittimamente rigettata nel caso in cui l'attestazione di impossibilità di sostituzione risulti assolutamente apodittica, essendo onere del difensore istante esplicitare in modo dettagliato le ragioni di tale impossibilità, per consentire al giudicante di apprezzarle.
Nel caso di specie la difesa dell'imputato condannato in grado di appello chiedeva l'annullamento della decisione impugnata, deducendo, tra gli altri, il vizio di motivazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale aveva rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza ex art. 420 tre c.p.p. della difesa per concomitanti impegni professionali tempestivamente trasmessa a mezzo fax.
Sulla scorta dei suddetti principi di diritto, peraltro pacifici nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
a cura di Silvia Ventura

Allegato:
284-14