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giurisprudenza

Se l’avvocato è iscritto nelle liste del patrocinio a spese dello Stato oppure in quelle dei difensori di ufficio è obbligato a eliminare le barriere architettoniche nel proprio studio (T.A.R. Emilia Romagna, Sez. dist. Parma, 6 novembre 2013, n. 303)

Con la pronuncia in esame il TAR Parma sancisce il principio in base al quale gli studi professionali degli avvocati iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio o in quelle del patrocinio a spese dello Stato, poiché rientranti nella categoria di edifici “aperti al pubblico”,  risultano soggetti alle disposizioni di legge in tema di abbattimento delle barriere architettoniche.
I giudici hanno sostenuto che, essendo l’iscrizione al patrocinio e all’elenco dei difensori d’ufficio il frutto di una “libera scelta” del professionista, “il vantaggio della corresponsione del compenso da parte dello Stato” impone all’avvocato che effettua tale scelta “l’onere di adeguare il proprio studio professionale alla normativa statale finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche”.
 
a cura di Graziella Sarno