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giurisprudenza

Chi esercita la professione forense, senza la necessaria abilitazione, danneggia l’immagine della categoria, ledendo anche l’Ordine degli Avvocati presso la cui circoscrizione viene ad operare (Cass., Sez V Pen., 18 luglio 2014, n. 31814)

Nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di un soggetto imputato per il reato di cui all'art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo si costituiva parte civile, ottenendo, a seguito della condanna dell'imputato, la liquidazione in via equitativa dei danni subiti. La Corte di Appello di Palermo confermava sul punto la sentenza di primo grado, precisando che, nel caso di usurpazione del titolo di legale e conseguente esercizio abusivo della professione, il Consiglio dell'Ordine nel cui circondario è stata esercitata l'attività è legittimato a costituirsi parte civile, essendo leso il diritto all'immagine dell'Ordine. La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato che la legittimazione a costituirsi parte civile spetta al Consiglio dell'Ordine nel quale si è svolta l'attività abusiva, prescindendo dal fatto che l'autore del reato dichiari o meno l'appartenenza ad uno specifico Ordine. Ciò, si precisa, in ragione del discredito causato dall'attività dell'imputato alla categoria forense e del pregiudizio patrimoniale derivato ai professionisti regolarmente iscritti per la concorrenza sleale posta in essere in un determinato contesto territoriale.

a cura di Leonardo Cammunci

Allegato:
31814-14