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giurisprudenza

Sull’invalidità del procedimento disciplinare che non garantisce il diritto di difesa dell’incolpato (Cass., Sez. Un., 1 marzo 2012, n. 3182)

La Corte di Cassazione ha ribadito – con la sentenza in epigrafe – che nel procedimento disciplinare deve essere sempre garantito all'incolpato il diritto di essere convocato e di esporre le proprie difese avanti il suo giudice “ naturale”, che è solamente il “ plenum” del Consiglio dell'ordine.
Il procedimento de quo, difatti, consta di due fasi: la prima ha natura istruttoria volta a raccogliere le informazioni e i documenti necessari, la seconda ha natura dibattimentale, in cui vengono precisate le contestazioni e acquisite le difese dell'incolpato.
L'art. 45 r.d.l. 27 Novembre 1933 n. 1578, stabilisce che il Consiglio dell'ordine non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni per essere sentito nelle sue discolpe.
Tale norma trova applicazione anche nella fase istruttoria e  nel procedimento sommario volto all'adozione di provvedimenti cautelari, che, pur essendo revocabili, possono incidere – in ragione della loro esecutività immediata – sull'onorabilità e sugli interessi dell'avvocato in misura rilevante e persino superiore rispetto alle stesse sanzioni disciplinari.
In base agli art. 42 e 43 del r.d.l. n. 1578 del 1933 – in particolare, il C.O.A. può pronunciare la sospensione dall'esercizio della professione – sentito il professionista – sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso l'ordine di comparizione o di accompagnamento, nel rispetto del termine di comparizione indicato dall'art. 45 cit..
Qualora il Collegio giudicante disponga, dunque, la sospensione cautelare – senza avere previamente convocato l'avvocato alla riunione plenaria – ciò comporta la violazione della normativa indicata e la conseguente nullità insanabile del procedimento nel cui ambito si è verificata, a nulla rilevando la precedente convocazione davanti ai Consiglieri delegati per la fase istruttoria.
 

a cura di Guendalina Guttadauro