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giurisprudenza

La semplice comunicazione all’Ordine della mancanza di serietà dell’avvocato non integra i reati di ingiuria e diffamazione nei confronti dell’ex difensore (Cass., Sez. V Pen., 25 gennaio 2012, n. 3188)

Con la sentenza in rassegna la Suprema Corte chiarisce che non è punibile per i reati di cui agli artt. 598 e 599 c.p., in quanto assistita dall'esercizio del diritto di critica, la condotta del cliente che, in una missiva indirizzata al Consiglio dell'Ordine e ad altro avvocato, definisce inadeguata l'attività professionale svolta dal precedente difensore, cui ha nel frattempo revocato il mandato, e sproporzionata la richiesta degli onorari da questi avanzata rispetto all'incarico svolto nell'arco di una sola settimana e senza che sia stata celebrata alcuna udienza, lamentando al contempo la mancata restituzione della documentazione di causa, a condizione che il contenuto della missiva medesima renda evidente l'intento di dare spiegazione della revoca del mandato precedentemente conferito, anche laddove lo stesso sia esplicitato in termini aspri. Infatti, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato richiede il superamento, nell'esercizio del diritto, del limite della continenza, condizione, questa, non ricorrente nel caso in cui le espressioni adoperate, pur se connotate da indubbia perentorietà e durezza, non si risolvano in alcun passaggio in attacchi alla persona del legale primo destinatario ed alle sue capacità professionali in generale.

a cura di Alessandro Iandelli