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giurisprudenza

La notifica al domicilio eletto presso il difensore che ha rinunciato al mandato non fa presumere la conoscenza legale dell’atto notificato (Cass., Sez. VI Pen., 21 luglio 2014, n. 32257)

Nella sentenza di seguito pubblicata la Corte riafferma il principio in base al quale se è vero che, in generale, la notificazione di un provvedimento o di un atto all'imputato nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia fa legittimamente presumere, salvo prova contraria, che il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva del relativo provvedimento o atto, è anche vero – secondo il pacifico orientamento di questa giurisprudenza di legittimità – che quella regula iuris non è applicabile laddove risulti dimostrato che il difensore di fiducia abbia, nel frattempo, rinunciato al mandato in quanto la notificazione del provvedimento o dell'atto all'imputato, che presso lo studio di quel legale aveva eletto domicilio, è formalmente regolare, ma viene meno la presunzione di conoscenza da parte dell'interessato(così, da ultimo, Sez. 5, n. 16330 del 20/03/2013).

a cura di Sara Fabbiani