Nella sentenza di seguito pubblicata la Corte riafferma il principio in base al quale se è vero che, in generale, la notificazione di un provvedimento o di un atto all'imputato nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia fa legittimamente presumere, salvo prova contraria, che il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva del relativo provvedimento o atto, è anche vero – secondo il pacifico orientamento di questa giurisprudenza di legittimità – che quella regula iuris non è applicabile laddove risulti dimostrato che il difensore di fiducia abbia, nel frattempo, rinunciato al mandato in quanto la notificazione del provvedimento o dell'atto all'imputato, che presso lo studio di quel legale aveva eletto domicilio, è formalmente regolare, ma viene meno la presunzione di conoscenza da parte dell'interessato(così, da ultimo, Sez. 5, n. 16330 del 20/03/2013).
a cura di Sara Fabbiani