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giurisprudenza

In materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i redditi dei familiari si cumulano solo in caso di familiare convivente e non anche in caso di familiare fiscalmente a carico (Cass., Sez. IV Pen., 29 luglio 2014, n. 33428)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha stabilito che la nozione rilevante ai fini dell’ammissione e della conservazione del beneficio in esame è quella di familiare convivente, poiché, solo tale condizione fattuale, determina per ciascun familiare la possibilità di fare effettivamente conto sul reddito degli altri familiari conviventi. A conferma di ciò viene richiamato il secondo comma dell’art. 76, DPR 115 del 2002 e ss. mm., in forza del quale, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito computabile è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo da ogni componente della famiglia (..) sul presupposto che l’interessato conviva con il coniuge o con altri familiari. Peraltro è doveroso in questa sede ricordare il recente innalzamento della soglia per l’ammissione a tale beneficio, oggi pari ad € 11.369,24 (decreto 1° aprile 2014, in vigore dallo scorso 7 agosto).
Nel caso di specie, il Tribunale di Padova aveva revocato il provvedimento di ammissione a tale beneficio, poiché da un’indagine condotta dall’Agenzia delle Entrate era emerso che, nel periodo di riferimento, il ricorrente risultava fiscalmente a carico dei propri genitori, così superando la soglia reddituale allora prevista. Oltre all’acquisizione della prova effettiva che il ricorrente aveva una diversa residenza anagrafica rispetto a quella di genitori e che lo stesso risultava unico componente del proprio nucleo familiare, la Corte do Cassazione si sofferma nel delineare la precisa distinzione tra la condizione di familiare convivente e familiare fiscalmente a carico, evidenziando che proprio tale ultimo status denuncia la possibile titolarità di un reddito proprio da parte del familiare a carico. I Giudici di Legittimità accolgono dunque il ricorso ed annullano senza rinvio il provvedimento impugnato.
 
a cura di Elena Borsotti