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giurisprudenza

Il ricorso per cassazione deve essere necessariamente sottoscritto da avvocato iscritto all’albo speciale, non rilevando che a detto albo sia iscritto il solo domiciliatario (Cass., Sez. III, 6 marzo 2012, n. 3459)

Con la sentenza in rassegna, la Suprema Corte ha ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori di cui all'art. 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con mod. nella Legge 22 gennaio 1934, n. 36, ma unicamente da avvocato o più avvocati non abilitati a tale patrocinio, non potendo rilevare in senso contrario la circostanza che il mandato sia stato rilasciato anche in favore di avvocato iscritto in detto albo – nella specie indicato quale domiciliatario – qualora la sottoscrizione di detto mandato sia stato autenticata da avvocato non abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione.

a cura di Alessandro Iandelli