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giurisprudenza

Rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche le erogazioni non occasionali provenienti da familiari non conviventi e da terzi (Cass., Sez. IV Pen., 12 ottobre 2010, n. 36362)

Con la sentenza in parola la Corte di Cassazione, sulla scorta dell'indirizzo interpretativo della Corte Costituzionale (sentenza n. 382/1985), già più volte confermato dalla Corte di legittimità medesima, ha ribadito che nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono comprese le risorse di qualsiasi natura di cui l'istante disponga, e pertanto anche gli aiuti economici, purché a carattere significativo e non occasionale, erogati da familiari non conviventi o da terzi. Tali elargizioni, pur non rilevando agli effetti del cumulo, potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove accertati con gli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici. Pertanto, ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nell'art. 76 DPR n. 115/2002, rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa.

A cura di Guendalina Carloni