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giurisprudenza

L’ufficio giudiziario non è obbligato a notificare il 415 bis al difensore nominato in un passaggio di una memoria difensiva dell’indagato (Cass., Sez. III Pen., 16 settembre 2013, n. 37817)

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha chiarito, tra l'altro, che l'ufficio giudiziario è obbligato a procedere agli avvisi al difensore solo in presenza di un atto di parte che rispetti le forme di cui all'art. 96 c.p.p. In particolare i ricorrenti, condannati per reati ambientali, ritenevano anzitutto sussistente la nullità della sentenza in ragione dell'omessa notificazione al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non accertata dal Tribunale sulla base della dichiarazione del P.M. che aveva rilevato l'assenza in atti della nomina del legale. Rilevavano i ricorrenti che, in realtà, la nomina era stata effettuata, in aggiunta ad altro difensore, con memoria difensiva presente agli atti del procedimento. La Corte ha ritenuto infondato tale primo motivo di ricorso (poi, però, accolto sulla base del secondo motivo) precisando che non è sufficiente, perché sorga l'obbligo dell'ufficio giudiziario di procedere agli avvisi al difensore, la nomina contenuta in un passaggio di una memoria difensiva – nel caso di specie priva di intestazione e recante firme non autenticate, depositata senza che fossero state rilevate e attestate le generalità del depositante. Suddetto obbligo, come affermato anche dalla sentenza n. 9429 del 17/05/1996 richiamata dalla Corte, sorge solo in presenza di atto di parte che rispetti le forme richieste, senza che ciò violi i diritti della difesa, stante la validità ed efficacia della nomina "per facta concludentia" sotto il profilo della possibilità del difensore di esercitare il proprio mandato.

a cura di Leonardo Cammunci