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giurisprudenza

L’impropria consultazione del registro cartaceo di deposito delle sentenze irregolarmente tenuto dalla cancelleria, può costituire ipotesi di “forza maggiore” e giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione (Cass., Sez. III Pen., Ord., 16 settembre 2014, n. 37850)

Con l'Ordinanza in esame la Corte di Cassazione ricorda che, in materia di tenuta dei registri delle sentenze in ambito penale, l'unica normativa di sicuro riferimento è rappresentata dal D.M. 30 Settembre 1989, che disciplina la tenuta dei registri su supporto cartaceo.
Per vero, precisa la corte, con il D.M. n. 264/2000 si è prevista anche l'informatizzazione dei citati registri: tuttavia, l'individuazione dei registri è stata poi effettuata solo per il settore civile.
Pertanto, se il difensore della parte che ha interesse ad impugnare una sentenza viene fatto accedere, da parte della cancelleria, alla consultazione dei registri cartacei si deve presumere che questi siano perfettamente corrispondenti ai registri informatizzati, ove sussistenti.
Di talchè, ove vi sia una mancata annotazione di deposito nel registro cartaceo (presente, invece, in quello informatizzato) a cui è stata data visione all'Avvocato, non è possibile sostenere che sarebbe stato onere del medesimo verificare “anche” il registro informatizzato.
Ne consegue che qualora la parte non sia stato in grado di impugnare una sentenza perchè il relativo deposito non era stato trascritto dalla cancelleria nel registro cartaceo, sussiste il diritto di ottenere la restituzione in termini per “forza maggiore” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 175 c.p.p.
 
a cura di Devis Baldi