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giurisprudenza

Non è consentita l’astensione degli avvocati dalle udienze penali quando la prescrizione maturi nei successivi termini indicati dall’art. 4, comma 1, lett. A del codice di autoregolamentazione (Cass., Sez. VI Pen., 23 Settembre 2013, n. 39248).

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte di Cassazione ritiene che la disciplina “speciale”, dettata dal codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, prevalga sul codice penale.
Invero, sebbene l'art. 159, comma 1, n. 3 c.p. preveda che il corso della prescrizione rimanga sospeso nel caso di rinvio di udienza richiesto dal difensore, la norma di cui all'art. 4, comma 1, lett. A del codice di autoregolamentazione – che non consente l'astensione dalle udienze penali qualora la prescrizione maturi durante il periodo del rinvio a nuova udienza – prevale, e deve applicarsi, per due motivi.
Anzitutto, il codice di autoregolamentazione rappresenterebbe il limite originario della legittimità dell'esercizio del diritto di astensione collettiva degli avvocati dalle udienze; pertanto, al di fuori dei confini da esso tracciati, mancherebbe la precondizione perchè il diritto di astensione sussista.
In secondo luogo, l'autolimitazione scelta dalla categoria professionale degli avvocati appare perfettamente aderente ai principi costituzionali in materia di giustizia, primo tra tutti quello della ragionevole durata del processo; di talchè, la disciplina associativa, nella misura in cui scegli di non esercitare un diritto collettivo pur astrattamente in ipotesi invocabile, quando tale esercizio dilaterebbe ulteriormente i tempi del processo, risulta razionale e perfettamente sistematica e, come tale, deve trovare applicazione.
 
a cura di Devis Baldi

Allegato:
39248-2013