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giurisprudenza

La parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore anche la somma da questi dovuta al proprio difensore a titolo di I.V.A. (Cass., Sez. III, 19 febbraio 2014, n. 3968)

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire un proprio indirizzo secondo il quale, la parte processuale soccombente deve essere condannata a rifondere il vincitore anche della somma da questi dovuta al proprio difensore a titolo di I.V.A..
All'uopo si ricorda che l'eventualità che la parte vittoriosa possa portare in detrazione la voce I.V.A. che “gira” al proprio difensore, non può incidere su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione.
La condanna al pagamento dell'I.V.A. deve intendersi sottoposta solo alla condizione di effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva: pertanto, se l'I.V.A. al difensore della parte vittoriosa è “dovuta”, quest'ultimo avrà diritto al rimborso dalla parte soccombente, unitamente ai compensi professionali liquidati in sentenza.
a cura di Devis Baldi