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giurisprudenza

E’ inesistente e dunque non sanabile la notifica effettuata dal legale non munito di valida procura alle liti (Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 2014, n. 4005)

Il Consiglio di Stato con la presente sentenza si pronuncia in materia di effetti sull'istituto della notifica di una procura alle liti invalida.
Più precisamente il Consiglio di Stato, sulla base di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 537/1994 – che permette all'avvocato munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto, di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo della posta elettronica certificata – sostiene che in mancanza di valida ed efficace procura alle liti il procuratore non possa provvedere ad alcun atto difensivo nel giudizio, ivi compresa la notifica dell'atto. Pertanto l'effettuazione della notifica da parte di legale non munito di valida procura alle liti è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista, per i soli casi di nullità, dall'art. 156 del codice di rito civile (cfr. Cass. civile, sez. I, 13 giugno 2000, n. 8041; sez. III, 11 giugno 2008, n. 15478).
Nel caso di specie la notifica dell'appello proposto innanzi al Consiglio di Stato veniva eseguita in via esclusiva da legale non munito di patrocinio innanzi alle superiori giurisdizioni ed in ragione delle suddette argomentazioni il Consiglio di Stato dichiarava il ricorso inammissibile per inesistenza della notifica.
 
a cura di Silvia Ventura