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giurisprudenza

Niente rinvio dell’udienza per adesione del difensore allo “sciopero” se sta per scadere il termine di prescrizione (Cass., Sez. III Pen., 24 ottobre 2012, n. 41496)

Con la sentenza in parola la Suprema Corte ha evidenziato che l’istanza di rinvio di udienza per adesione del difensore all’astensione proclamata dall’O.U.A. ben può essere rigettata quando è prossimo lo scadere del termine di prescrizione del reato. Nel caso di specie era stato proposto ricorso ex art. 625 bis c.p.p., per violazione dell’art. 178 c.p.p., con l’assunto che l’istanza di rinvio per adesione allo “sciopero”, trasmessa via fax, non era stata esaminata per errore di fatto rilevante ai fini dalla precitata norma.
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso in assenza del difensore in udienza, rilevava che non vi era stato alcun omesso esame dell’istanza, ma che questa veniva respinta essendo prossima la scadenza del termine di prescrizione. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non era pertanto ravvisabile nel caso di specie alcun errore di fatto, che rileva ai fini dell’art. 625 bis c.p.p. allorché è conseguenza di una svista materiale, ovvero di una disattenzione di ordine meramente percettivo. 

 a cura di Guendalina Carloni

Allegato:
41496-2012