Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

In caso di persone giuridiche, l’illeggibilità della sottoscrizione del conferente rende la procura invalida ed il ricorso inammissibile (Cass., Sez. III, 21 febbraio 2013, n. 4364)

Con la pronuncia in rassegna la Suprema Corte conferma il principio da tempo affermato – già con la sentenza Cass., Sez. Un., 5 febbraio 1994, n. 1167, più volte in seguito confermata – che, nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c., co. 3, la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando nè nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo, nè nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 c.p.c., sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di legale rappresentante ad una ben individuata persona fisica. Infatti, come poi ulteriormente precisato da Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4810, l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. Pertanto, qualora la procura alle liti si presenti priva di detti requisiti minimi la procura non può ritenersi valida e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

a cura di Alessandro Iandelli