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giurisprudenza

L’imputato può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato anche se l’ultima dichiarazione dei redditi presentata mostra un reddito superiore al tasso soglia, purchè dimostri che dopo la presentazione della stessa sia sopravvenuta una variazione peggiorativa del reddito (Cass., Sez. IV Pen., 17 novembre 2014, n. 47343)

Denunciando un vuoto normativo in tema di patrocinio a spese dello Stato, la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dall’imputato al quale era stata revocata l’ammissione a tale beneficio, senza considerare che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento era stata dettata dalla mancata percezione di reddito sia da parte della ricorrente che del di lei coniuge. I giudici di legittimità chiariscono infatti che né la lettera della legge, né lo scopo dalla stessa perseguito autorizzano a ritenere esclusa la possibilità per il richiedente di dimostrare l’intervenuta variazione di reddito di tipo peggiorativo, precisando altresì che una diversa interpretazione finirebbe per pregiudicare l’effettività della difesa dell’imputato. Muovendo dalla premessa per cui è dovere del richiedente comunicare le variazioni (in aumento) dei limiti di reddito e che la mancata comunicazione costituisce motivo per la revoca dell’ammissione, la Corte afferma espressamente che sarebbe illogico escluderne la rilevanza qualora tale variazione valesse, al contrario, a far rientrare l’istante nei limiti richiesti per l’ammissione allo stesso, fermo restando l’onere del richiedente di fornire prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto. Si tratta di una interpretazione costituzionalmente orientata e dunque garante non solo del principio di uguaglianza, ma anche dell’inviolabilità del diritto di difesa di cui la disciplina del patrocinio a spese dello Stato costituisce applicazione. Pertanto, ritenendo fondato tale motivo di ricorso, la Suprema Corte annulla il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di merito per nuovo esame.
 
a cura di Elena Borsotti