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giurisprudenza

Le Sezioni Unite confermano il proprio indirizzo, affermando che il giudicato penale non esclude che, in sede disciplinare, gli stessi fatti possano essere oggetto di diversa valutazione (Cass., Sez. Un., 5 aprile 2012, n. 5448)

Nel caso in esame, un Avvocato al quale il COA di Bolzano aveva inflitto la sanzione della cancellazione dall'Albo, a seguito dell'accertamento di numerosi illeciti disciplinari, proponeva ricorso al CNF, il quale riduceva drasticamente la sanzione alla sospensione per un anno. L'Avvocato ricorreva anche contro quest'ultima pronuncia, lamentando di fronte alle Sezioni Unite, tra l'altro, la violazione da parte del CNF dell'obbligo di sospendere la decisione in pendenza di processo penale per gli stessi fatti. Per uno dei tanti episodi contestati in sede disciplinare, infatti, era stato altresì avviato un procedimento penale a carico del medesimo Avvocato, poi assolto con formula piena. Secondo il ricorrente, che a sostegno della sua tesi portava alcune recenti pronunce (S.U. 2223/2010, 10071/2011 e 16169/2011), relative all'estensione del giudicato penale ai procedimenti disciplinari ex art. 653 c.p.p., il CNF avrebbe dovuto obbligatoriamente sospendere il procedimento disciplinare in attesa della sentenza penale. Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso sulla base dell'assenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente. Richiamando la sentenza S.U. 23778/2010, la Corte ha ribadito che il giudicato penale non esclude che, in sede disciplinare, gli stessi fatti possano essere oggetto di diversa valutazione, in ragione delle differenti responsabilità alla base dei rispettivi procedimenti. Ciò che, ex art. 653 c.p.p., non può essere modificato rispetto al procedimento penale è l'accertamento dei fatti nella loro materialità, essendo impossibile per il giudice disciplinare ricostruire l'episodio in modo differente, ma ciò non toglie che, stante la diversa finalità dei due procedimenti, sia possibile effettuare una diversa valutazione dei fatti in termini di responsabilità. Nel caso di specie, in particolare, le SS.UU. hanno rilevato come il CNF abbia in effetti considerato il pieno proscioglimento in sede penale, decidendo di ridurre drasticamente la prima sanzione in considerazione della persistente rilevanza disciplinare della condotta. Con la conseguenza che non poteva riconoscersi alcun interesse a proporre doglianza da parte del ricorrente.

a cura di Leonardo Cammunci