La Corte di Cassazione Sezione, con la importante sentenza in commento, ha stabilito in materia di previdenza forense che anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo. Infatti, secondo la Suprema Corte non esiste nessuna norma della legge previdenziale forense che preveda che la parziale omissione del contributo dovuto determini la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’effettività d’iscrizione alla Cassa, giacché la normativa prevede soltanto il pagamento di somme aggiuntive. Dunque, in sintesi, non esiste alcuna norma che preveda l’annullamento della annualità in cui vi siano stati versamenti inferiori al dovuto.
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