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giurisprudenza

Per stabilire il diritto alla copertura da parte della RC professionale si deve guardare alla commissione del fatto e non al danno definito giudizialmente (Cass., Sez. III, 13 marzo 2014, n. 5791)

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in materia di assicurazione professionale, ritiene che il diritto all'indennizzo vada considerato avuto riguardo alla commissione del fatto che ha determinato il danno e non già a quest'ultimo così come definito giudizialmente.
La Suprema Corte giunge a tale conclusione distinguendo il concetto di "danno civilistico" da quello di "rischio" assicurativo: una volta stipulato il contratto di assicurazione professionale, il rischio assume il significato di evento futuro ed incerto al cui verificarsi l'assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennizzo (rischio assicurato), mentre dopo l'eventuale avverarsi dell'evento temuto e descritto nella polizza il rischio viene sostituito dal sinistro. Pertanto ciò che deve definirsi futuro rispetto alla stipula del contratto non è il prodursi del danno civilistico, ma l'avverarsi della causa di esso e a nulla rileva, ai fini dell'indennizzo, che l'evento – il concreto pregiudizio patrimoniale – si sia verificato dopo la stipula del contratto, posto che l'avveramento del sinistro rappresenta una mera conseguenza di fatti già avvenuti.
Nel caso di specie l'avvocato D.G. nel 1989 stipulava una polizza assicurativa a copertura della propria responsabilità professionale e nel 1996, nella vigenza della suddetta polizza, proponeva per conto della propria assistita un appello tardivo e dunque giudicato inammissibile dalla Corte d'Appello con sentenza del 1998.
Dopo essersi accollato le spese della cliente agiva nei confronti della propria assicurazione per ottenere il dovuto indennizzo, ma la Corte d'Appello successivamente adita riteneva che l'indennizzo assicurativo non fosse dovuto in quanto il deposito della sentenza che dichiarava tardivo il proposto appello avveniva quando il contratto assicurativo non aveva già più efficacia.
La Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava ad altro giudice affinché decidesse la causa sulla base dei principi sopra espressi.
 
a cura di Silvia Ventura

Allegato:
5791-2014