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giurisprudenza

Con il giudizio di ottemperanza l’avvocato si può far pagare dall’ente pubblico la somma già ingiunta con le forme dell’esecuzione ordinaria (T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. II, 18 gennaio 2013, n. 58)

Al fine di ottenere l’esecuzione di sentenze di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme di denaro emesse dal Giudice ordinario, è consentito, in alternativa (o anche congiuntamente) alla procedura esecutiva ordinaria, il ricorso al meccanismo dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 del Codice del processo amministrativo.
Va quindi accolto il ricorso con cui l'avvocato creditore, sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace e notificato all'Amministrazione debitrice con formula esecutiva, chiede al Giudice amministrativo che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere le somme a lui dovute, con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di permanente inerzia dell’Ente.   
 
a cura di Andrea De Capua