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giurisprudenza

Sull’accesso agli atti di del procedimento (TAR Veneto, Sez. I, 18 novembre 2010, n. 6080)

Il cliente di un avvocato, che abbia presentato un esposto al Consiglio dell'Ordine lamentando alcune irregolarità e violazione di obblighi professionali da parte del legale nella cura di una pratica affidatagli dall'esponente stesso, ha comunque diritto ad accedere agli atti del procedimento disciplinare avviato a seguito dell'esposto, ovvero agli atti che hanno dato luogo all'archiviazione dell'esposto medesimo.
Lo ha affermato il T.A.R. Veneto nella decisione in commento, con la quale, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cons. Stato, Ad. Plen., 20 aprile 2006, n. 7; Sez. IV, 5 dicembre 2006, n. 7111), ha accolto un ricorso avverso il silenzio rifiuto dell' Ordine degli Avvocati di Vicenza, con riferimento ad un'istanza di accesso ai documenti formulata dal ricorrente: l'istanza, in particolare, aveva ad oggetto tutta la documentazione inerente all'indagine preliminare, svolta dall'Ordine a seguito di un esposto del ricorrente, per verificare la sussistenza di violazioni disciplinari da parte di un avvocato dell'Ordine in relazione ad una pratica affidatagli dal ricorrente stesso.
Nel costituirsi in giudizio, il Consiglio dell'Ordine eccepiva l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione dell'archiviazione, intervenuta medio tempore, dell'esposto presentato dal ricorrente; in secondo luogo, era contesta la mancata individuazione, da parte del ricorrente, dell'interesse sottostante alla richiesta di accesso; nel merito, secondo il resistente, il ricorrente non avrebbe potuto comunque richiedere l'accesso prima di avere ricevuto la comunicazione del provvedimento di archiviazione o, eventualmente, dell'avvio del procedimento disciplinare.
Circa l'eccezione di sopravvenuta carenza dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso, il giudice amministrativo ha osservato che, anche dopo l'archiviazione, l'interesse del richiedente deve ritenersi persistente, se non altro al fine di valutare la possibilità di presentare un ulteriore e più motivato esposto (cfr. Cons. Stato, n. 7111/2006 cit.); quanto all'asserita mancata individuazione dell'interesse, la legittimazione all'accesso in capo all'appellante discende, nel caso in esame, dalla qualità di autore dell'esposto che ha dato origine al procedimento disciplinare (cfr. Ad. Plen. n. 7/2006 cit.).
Nel merito, la richiesta di accesso, anche nella fase preliminare del procedimento disciplinare, deve essere accolta, in quanto non ha ad oggetto dati sensibili del professionista, ma "atti aventi stretto riferimento ai rapporti contrattuali intercorrenti con il cliente"; in questo senso, non costituisce circostanza idonea ad impedire l'accesso il fatto che gli atti richiesti consistano in osservazioni difensive redatte dai soggetti contro i quali sia stato presentato l'esposto.
Ne consegue che l'Ordine degli Avvocati, in quanto Ente pubblico soggetto alla disciplina sull'accesso, non potrebbe legittimamente invocare l'indisponibilità, per l'esponente, delle deduzioni difensive del professionista sottoposto a procedimento disciplinare sull'asserito presupposto che ciò implicherebbe una diffusione di dati personali dell'iscritto all'Ordine (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 20 dicembre 1999, n. 1079).

A cura di Andrea De Capua