Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sulla configurabilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. in tema di contestazione di spese (Cass., Sez. III, 12 marzo 2013, n. 6102 )

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha affermato l'opposizione a precetto può configurare sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc – se il debitore contesta l'ammontare della somma ingiunta, come nel caso di specie, laddove sono state contestate le spese di registrazione della sentenza, a fronte della compensazione totale di quelle processuali – sia l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, se il debitore chiede la nullità del precetto per vizi processuali. La Corte, in particolare, ha sostenuto che la contestazione, con la quale l'intimato dichiara che nell'atto di precetto sono state chieste somme non dovute per le spese, in quanto non conformi alle tariffe legali professionali in vigore, investendo una questione che riguarda il diritto sostanziale del creditore a conseguire il credito, così come risulta compiutamente indicato, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, non agli atti esecutivi. Il Giudicante, quindi, non poteva limitarsi ad una pronuncia processuale di inammissibilità dell'opposizione, ritenendola una semplice contestazione della nota spese proposta dal difensore e limitata, peraltro, ad alcune voci di spesa ritenuti non conformi dall'opponente alle tariffe professionali, ma doveva esaminare nel merito la sua fondatezza. L'accoglimento del ricorso ha comportato la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per lasciare spazio ad una pronuncia di merito in ordine alla contestazione della pretesa esecutiva.

a cura di Guendalina Guttadauro