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giurisprudenza

Legittima la notifica alla suocera del professionista anziché presso lo studio del domiciliatario. In assenza del destinatario l’atto può essere recapitato anche a un parente (Cass., Sez. Trib., 19 marzo 2014, n. 6378)

Nel caso di specie, la CTR Piemonte dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio di Vercelli avverso una decisione della CTP di Torino, rilevando la nullità della notificazione dello stesso, in quanto eseguita in luogo diverso da quello previsto per legge. La notifica, infatti, non era avvenuta presso lo studio professionale del domiciliatario, difensore del contribuente, ma presso l'attigua abitazione privata, a mani della suocera del professionista, il quale non si era costituito in giudizio. La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTR Piemonte, ribadendo che, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., nella notificazione presso l'abitazione, l'ufficio o il luogo di esercizio dell'industria o del commercio del destinatario, la consegna della copia dell'atto può essere effettuata a parenti o affini, anche se non conviventi e anche se non addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda, che si trovino nei luoghi indicati dall'art. 139 e che accettino l'atto senza riserve. Ciò perché il vincolo di parentela o affinità giustifica la presunzione di sollecita consegna dell'atto al destinatario.

a cura di Leonardo Cammunci