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giurisprudenza

Sulla decorrenza degli effetti della revoca del patrocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. II, 3 gennaio 2013, n. 65)

Nel caso in esame i ricorrenti avevano chiesto alla Corte di Cassazione se, come da loro stessi eccepito, gli effetti giuridici coevi all’accertamento delle modificazioni reddituali – cui inerisce l’art. 136 D.P.R. n. 115/2002 sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato – decorrono dalla scadenza del termine per provvedere all’adempimento della dichiarazione I.R.P.E.F. nell’anno successivo a quello di imposta in cui il reddito è maturato, ovvero, come rilevato dal Tribunale, nell’anno di imposta medesimo; chiedevano altresì l’esatta indicazione del momento temporale da cui essi si producono.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso e senza lasciare spazio ad interpretazioni alternative, ha evidenziato che l’art. 136, D.P.R. 115/2002 è chiaro laddove prevede che la revoca del provvedimento di ammissione spiega i suoi effetti dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali indicato nel provvedimento del giudice e in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. La revoca ha pertanto come effetto quello di ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese per la sua difesa, con diritto da parte dello Stato di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca.
 

a cura di Guendalina Carloni