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giurisprudenza

Il difensore di fiducia assente per legittimo impedimento ha diritto all’avviso della nuova udienza solo se la data non è stabilita nell’ordinanza di rinvio (Cass., Sez. VI Pen., 22 febbraio 2013, n. 8811)

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ribadisce un principio già espresso a Sezioni Unite. La Suprema Corte stabilisce innanzitutto che è legittima la dichiarazione di contumacia dell'imputato effettuata in presenza del difensore designato ai sensi dell'art. 97 co. 4 in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio per impedimento a comparire. In secondo luogo afferma che il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire, abbia diritto all'avviso della nuova udienza solamente se non è stabilita nell'ordinanza di rinvio; in caso contrario l'avviso è validamente recepito nella forma orale dal difensore previamente designato in sostituzione ai sensi dell'art. 97 c.p.p. comma 4 e dunque alcuna comunicazione del rinvio è dovuta al difensore di fiducia sostituito. Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso del difensore che, tra le altre cose, deduceva la violazione dell'art. 420 ter c.p.p. per nullità della dichiarazione di contumacia dell'imputato precedete al richiesto rinvio dell'udienza per legittimo impedimento e per mancato avviso di tale rinvio al difensore di fiducia.

a cura di Silvia Ventura

Allegato:
8811-2013