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giurisprudenza

Illegittimità costituzionale della legge regionale campana e incompatibilità con la professione forense (Corte Cost., 22 maggio 2013, n. 91)

In materia di professioni, lo Stato ha, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., competenza legislativa di principio. Con riferimento alla professione forense, il legislatore statale ha stabilito il principio generale di incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato ed impiego retribuito dalle pubbliche amministrazioni ed ha previsto, quale eccezione a detto principio, la possibilità, per gli avvocati afferenti agli uffici legali degli enti pubblici, di trattare cause ed affari dell’ente presso cui prestano l’opera (cfr. art. 3, r.d. n. 1578/1933).
Il carattere generale di questo principio, oggi confermato dalla nuova disciplina dell’ordinamento forense (cfr. artt. 18 e ss. dalla legge n. 247/2012), comporta l’eccezionalità della norma derogatoria, che, in quanto tale, è soggetta a regole di stretta interpretazione ed insuscettibile di interpretazione analogica.
Un eventuale ampliamento del campo di applicazione delle deroghe al regime di incompatibilità può essere effettuato solo con un intervento normativo ed esclusivamente ad opera del legislatore statale.
E’ quindi costituzionalmente illegittima la normativa regionale (nella fattispecie, l’art. 29, commi 1 e 2, dalla legge della Regione Campania n. 1/2009 – legge finanziaria 2009) che consenta agli avvocati regionali di svolgere attività di patrocinio e di consulenza anche in favore di enti strumentali della Regione e di società con capitale sociale interamente sottoscritto dalla Regione.
 
a cura di Andrea De Capua