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giurisprudenza

Il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, interviene sulla validità ed efficacia di una notifica a mezzo PEC effettuata dall’Avvocato (Trib. di Mantova, Sezione Lavoro, 03 giugno 2014, n. 98)

La questione affrontata dal Giudice del Lavoro di Mantova, riguarda la validità ed efficacia della notifica di un decreto ingiuntivo in materia di spettanze di fine rapporto, fatta dal legale del lavoratore a mezzo PEC, in presenza della necessaria autorizzazione da parte del C.O.A. di appartenenza.
L'ex datore di lavoro, in sede di ricorso in opposizione, sostiene, fra l'altro, che il termine dei 40 giorni per poter proporre opposizione sarebbe decorso dalla reale conoscenza dell'atto notificato e non dalla ricevuta di consegna della PEC di invio, a ciò aggiungendo che, l'essere artigiano coltivatore diretto, gli aveva reso più difficoltoso l'accesso allo strumento telematico della lettura della PEC.
Di diverso avviso il Tribunale di Mantova che, facendo applicazione degli artt. 1 e ss della legge 53/1994 (modificata da ultimo dall'art. 16 quater del D.L. 18.10.2012 n. 179 alla L. 53/1994), sostiene la perfetta validità della notifica e l'avvenuta decorrenza del termine per l'opposizione, poiché la notifica a mezzo PEC "si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68".
Il Giudice del Lavoro esclude poi la ricorrenza della forza maggiore nella mancata conoscenza del decreto ingiuntivo, poiché tale mancata conoscenza è da ricondurre, nel caso di specie, ad un comportamento volontario e "lato sensu" colposo dell'ingiunto.
a cura di Matteo Cavallini

Allegato:
trib. mantova