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giurisprudenza

A partire dal 1° gennaio 2015 l’impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate dal COA all’avvocato deve avvenire entro 30 giorni (Cass., Sez. Unite, 11 settembre 2019, n. 22714)

Il CNF dichiarava inammissibile il gravame proposto da un avvocato, condannato alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, in quanto presentato oltre il termine di 20 giorni dall’irrogazione della sanzione.

Il professionista ricorreva in Cassazione, lamentando che la pronuncia impugnata era stata emessa quando il nuovo regolamento sul procedimento disciplinare (Regolamento CNF n. 2/2014), che prevede un termine di 30 giorni per l’impugnazione, era già in vigore; sosteneva, inoltre, che le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della L. n. 247/2012 recepito il criterio del favor rei in luogo di quello del tempus regit actum.

Le Sezioni Unite hanno precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’art. 65, comma 5, della L. n. 247/2012 (“Disposizioni transitorie”) ha sì adottato il criterio del favor rei, ma, espressamente, solo con riferimento alle norme del nuovo Codice Deontologico (Regolamento CNF n. 1/2014) e non anche a quelle del Regolamento CNF n. 2/2014 disciplinante il procedimento disciplinare (Cass., 19653/2018), con la conseguenza che a quest’ultimo si applica il principio del tempus regit actum. Detto ciò, ad ogni modo, la Corte ha accolto il ricorso, in quanto le nuove disposizioni sul procedimento disciplinare – che, tra l’altro, eleva a 30 giorni il termine di impugnazione delle sanzioni disciplinari, rispetto al precedente di 20 giorni – si applicano, sulla base del principio appena citato, ai provvedimenti notificati, come nel caso di specie, successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento CNF n. 2/2014.

A cura di Leonardo Cammunci