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giurisprudenza

Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione da parte dell’I.N.P.S., contumace nel grado precedente, la sentenza deve essere notificata presso la sede centrale dell’Istituto a Roma (Cass., Sez. Lav., 16 novembre 2015, n. 23372)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ribadisce un proprio consolidato orientamento in materia di notifica degli atti al contumace.

In particolare la Suprema Corte di Cassazione – considerato in diritto che ai sensi dell’art. 292 cod. proc. civ., u.c. la notifica della sentenza deve essere eseguita personalmente alla parte rimasta contumace, che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 1 dispone che l’I.N.P.S. ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma, che il D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3, convertito nella L. n. 326 del 2003 stabilisce che debba essere effettuata presso la struttura territoriale dell’I.N.P.S. solo la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione, degli atti di precetto e degli atti di pignoramento e sequestro e che il regime notificatorio previsto dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6 convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, riguarda solo i procedimenti in materia di invalidità civile – riafferma il seguente principio: la notifica personale della sentenza pronunciata nei confronti dell’I.N.P.S. contumace deve essere eseguita nella sede centrale dell’Istituto a Roma e risulta dunque inidonea ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza eseguita presso una sede provinciale dell’Istituto a mani di un impiegato di questa, essendo tale ultima notifica affetta da nullità, ex art. 160 cod. proc. civ.

Nel caso di specie veniva instaurato nei confronti dell’I.N.P.S. un giudizio di primo grado in materia di contribuiti, giudizio nel quale l’I.N.P.S. veniva dichiarato contumace. La sentenza veniva notificata all’Istituto presso la sede territoriale e veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto dallo stesso oltre il termine breve di impugnazione, ma entro il termine di un anno dalla pubblicazione del provvedimento, ritenendo la Corte di Appello adita dimostrata l’avvenuta notifica del provvedimento.Sulla scorta delle suddette argomentazioni la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza impugnata

A cura di Silvia Ventura