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giurisprudenza

Ai fini della tempestività del deposito telematico degli atti processuali è necessario produrre la ricevuta dell’esito positivo dei controlli automatici (Trib. di Milano, IV Sez. Civ., Dott. Fascilla, Ordinanza, 23 aprile 2016)

Con la sentenza in commento il Tribunale di Milano si inserisce nel dibattito giurisprudenziale che si sta sviluppando in tema di tempestività dei depositi telematici degli atti processuali, aderendo all’orientamento più restrittivo e ad oggi minoritario, ma che merita certamente attenzione al fine di adottare comportamenti sul punto prudenziali.

Dopo aver osservato che la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere tempestivo il deposito nel momento in cui la parte riceve le prime due notifiche PEC – le ricevute di accettazione e consegna – dà atto che sta emergendo un ulteriore orientamento secondo il quale la tempestività e la ritualità del deposito telematico sarebbero sospensivamente condizionate dall’esito positivo dell’intera procedura.

Il giudice di Milano, pur aderendo a questo secondo e più restrittivo orientamento, effettua alcune importanti precisazioni e stabilisce che:

a) la decisione in merito alla tardività, nullità e irregolarità degli atti e dei relativi depositi una volta superati i controlli automatici previsti dal Ministero, debbono essere riservati all’autorità giudiziaria;

b) le cancellerie in presenza di anomalie del tipo Warn o Error che si riferiscono a mere irregolartà, debbono sempre accettare il deposito ed a maggior ragione lo debbono fare quando il controllo automatico non rileva alcuna anomalia, mentre solamente in presenza di errori del tipo FATAL sono autorizzate a rifiutare il deposito;

c) il controllo delle cancellerie dovrebbe comunque essere tempestivo.

Alla luce delle suddette considerazioni il giudice milanese ritiene che, pur essendo corretto l’orientamento in merito alla necessità, ai fini della tempestività del deposito, di ottenere tutte e quattro le ricevute, soltanto la terza ricevuta, ossia gli esiti di controllo automatici, possa essere valutata come causa di non tempestivo deposito.

Nel caso di specie il ricorso in riassunzione veniva depositato telematicamente e nei termini in data 15.12.2015, in pari data venivano generate le ricevute di accettazione, di consegna, nonché quella positiva dei controlli automatici. In data 25.1.2016 l’atto veniva però rifiutato dalla cancelleria perché nella busta non era indicato il numero di R.g. del giudizio riassunto con conseguente necessità per il difensore di ripetere il deposito in data 26.1.2016. Parte convenuta eccepiva la tardività del deposito dell’atto di riassunzione e dunque chiedeva l’estinzione del giudizio.

Il giudice, in considerazione delle suddette valutazioni, ritenuta l’illegittimità del rifiuto del deposito da parte della cancelleria e la tempestività del ricorso in riassunzione, disponeva la prosecuzione del giudizio.

A cura di Silvia Ventura