Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell’atto e consegnatario non possono presumersi dall’attestazione dell’agente postale, le cui dichiarazioni sono confutabili mediante certificato storico di residenza (Cass., Sez. II, 15 dicembre 2016, n. 25876)

Una sentenza emessa in contumacia della convenuta veniva impugnata da quest’ultima in ragione del fatto che la notifica della citazione era stata effettuata in luogo diverso da quello della residenza effettiva; la Corte d’Appello accertava che la notifica risultava ricevuta dalla suocera dichiaratasi convivente, e rigettava l’appello, ritenendo che il rapporto familiare rendesse irrilevante la circostanza che la consegna fosse avvenuta in luogo diverso da quelli indicati dall’art. 139 c.p.c.
Veniva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la presunzione di convivenza non poteva operare in quanto la notificazione era stata effettuata presso abitazione non corrispondente a quella di cui alla certificazione anagrafica prodotta. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso richiamando la pronuncia Cass. n. 4095/2014, secondo la quale “ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell’atto e consegnatario non possono presumersi dall’attestazione dell’agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell’intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicché il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un’ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l’assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell’atto”. Se la notificazione viene fatta presso l’abitazione di un familiare, la validità della notifica è subordinata al presupposto della frequentazione quotidiana dell’abitazione in questione da parte del destinatario dell’atto, la quale non può essere presunta.

A cura di Leonardo Cammunci