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giurisprudenza

Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175, comma 2-bis, c.p.p., il Giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla data di spedizione della richiesta (Cass., Sez. Un. Pen., 19 settembre 2017, n. 42043)

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono a dirimere un contrasto sussistente in merito alla tempestività della richiesta di restituzione nel termine di cui all’art. 175, comma 2-bis c.p.p., spedita a mezzo del servizio postale. Secondo l’orientamento maggioritario, seguito dal Tribunale di merito nell’ordinanza impugnata, che non ritiene applicabile la disciplina dettata per le impugnazioni all’istanza di restituzione nel termine, in caso di ricorso all’invio a mezzo posta, ai fini della relativa tempestività, deve farsi riferimento alla data di ricezione del plico da parte della cancelleria. Minoritario ed opposto orientamento afferma il diverso principio in base al quale, ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175, comma 2-bis c.p.p., qualora detta istanza sia presentata a mezzo del servizio postale, il giudice deve far riferimento alla data di invio della stessa e non a quella di ricezione presso la competente cancelleria. Nell’accogliere la tesi minoritaria, le Sezioni Unite evidenziano il rapporto di stretta strumentalità tra l’istituto di cui all’art. 175, comma 2-bis c.p.p. e l’impugnazione al cui compimento è diretta, che dunque giustifica l’applicazione della relativa disciplina. Viene inoltre precisato che, “stabilire che l’invio a mezzo posta dell’istanza comporta il rischio della tardiva ricezione da parte della cancelleria del giudice significa non soltanto ridurre il termine, ma soprattutto cadere nell’incertezza assoluta in ordine alla possibilità che esso venga rispettato, in quanto il tempo di consegna di un plico postale può variare in relazione a cause imprevedibili”. Viene dunque affermato il principio di diritto in forza del quale, ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175 c.p.p., comma 2-bis, il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve farsi riferimento alla data di spedizione della richiesta.

A cura di Elena Borsotti

 

Allegato:
42043-2017