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giurisprudenza

Alle Sezioni Unite è rimessa la questione riguardo alla facoltà per la parte di contestare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio per la prima volta in comparsa conclusionale (Cass., Sez. II, Ord., 29 gennaio 2020, n. 1990)

La Corte con l’ordinanza in esame rimette alle Sezioni Unite una rilevante questione riguardo alla facoltà per la parte di contestare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio per la prima volta in comparsa conclusionale.

Secondo un primo orientamento, definito consolidato, in sede di comparsa conclusionale non possono essere svolte, per la prima volta, critiche alla consulenza tecnica d’ufficio. Tali critiche, per essere considerate tempestive, devono essere svolte nella prima udienza disponibile successiva al deposito della perizia.

Un secondo orientamento, definito minoritario, ritiene invece che le critiche alla consulenza tecnica d’ufficio possono essere svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale in quanto non vi è lesione del diritto di difesa; con la comparsa conclusionale, infatti, sono sottoposte al giudice nuove argomentazioni ed osservazioni su fatti comunque già acquisiti alla causa.

Le ragioni che spingono la Corte a rimettere la questione alle Sezioni Unite sono rappresentate dai rilievi critici mossi all’orientamento dominante da una recente sentenza del 2016 (Cass., 26 luglio 2016, n. 15418), rilievi ripresi successivamente da altre sentenze.

Peraltro, la questione assume rilevanza anche alla luce delle modifiche degli artt.191 e 195 c.p.c. (L. 69/2009) che hanno procedimentalizzato la formazione della consulenza tecnica, seppure nel caso sottoposto alla corte non troverebbe applicazione detta normativa.

A cura di Fabio Marongiu