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giurisprudenza

Ammissibile l’appello se contiene una chiara e specifica indicazione delle parti contestate della motivazione della decisione di primo grado (Cass., Sez. VI, Ord., 28 Agosto 2018, n. 21272)

La vicenda processuale che ha portato all’ordinanza in commento, trae origine da un procedimento di separazione “giudiziale” dei coniugi  la cui decisione di primo grado era stata appellata da uno dei due coniugi.

L’altro coniuge, costituendosi nel giudizio di appello, tra le altre sollevava eccezione di inammissibilità dell’atto di appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., respinta dalla Corte di Appello.

Orbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello adita abbia correttamente respinto la predetta eccezione.

I giudici di legittimità ricordano infatti che l’atto di appello non è inammissibile se contiene la chiara e specifica indicazione delle parti contestate della motivazione della decisione di primo grado impugnata e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di prime cure, nonché delle circostanze rilevanti da cui, secondo l’appellante, deriva la violazione di legge dedotta con riferimento ai capi della sentenza impugnati.

 

A cura di Devis Baldi