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giurisprudenza

Anche il professionista pensionato deve iscriversi alla gestione separata INPS (Cass. Sez. Lav., 23 marzo 2020, n. 7485)

Con la presente sentenza la Corte di Cassazione ribadisce un importante principio in materia di iscrizione alla Gestione separata INPS dei professionisti.

In particolare il Collegio ha ritenuto che i principi di diritto già elaborati nell’interpretazione della disposizione di cui all’art. 18,comma 12 del D.L. n. 98/2011 (cfr. Cass. nn. 30344 del 2017, 32166, 32167 e 32508 del 2018) debbano governare anche la soluzione del caso in cui l’attività di lavoro autonomo richiedente l’iscrizione all’albo sia stata posta in essere da un soggetto già pensionato. Invero viene affermato che i pensionati che svolgono attività lavorativa libero-professionale per la quale è prevista l’iscrizione a un Albo devono iscriversi alla Gestione separata Inps se non sono tenuti a versare all’ente previdenziale di categoria un contributo che dia luogo alla costituzione di una posizione previdenziale. E ciò in quanto fra la prima e il secondo vi è una relazione di complementarietà e non di alternatività: se la cassa privata esonera l’iscritto dal versamento dei contributi, torna a espandersi la vocazione universalistica della Gestione separata.

Nel caso di specie l’attività lavorativa veniva svolta da un perito industriale in pensione il quale opponeva la cartella esattoriale per il mancato versamento dei contributi alla gestione separata INPS con esito positivo sia in primo che in secondo grado.La Corte di Cassazione, per i motivi sopra sintetizzati, accoglieva invece il ricorso proposto dall’INPS, riformando la sentenza di appello impugnata.

A cura di Silvia Ventura.

 

Allegato:
7485-2020