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giurisprudenza

Anche se interviene accordo tra le parti, il cliente deve corrispondere al proprio difensore il saldo delle spese sostenute da quest’ultimo, ove la somma sia già stata pattuita (Cass., Sez. II, 6 novembre 2019, n. 28488)

Un avvocato, che aveva curato una pratica di risarcimento danni conclusasi con una transazione, conveniva in giudizio i propri clienti chiedendo il saldo delle competenze professionali che, secondo i convenuti, erano già state corrisposte al legale dall’impresa assicurativa del responsabile. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale, rigettava la domanda sostenendo che i compensi si dovevano considerare saldati con quanto percepito dall’assicurazione del responsabile e che, con riferimento al rimborso spese generali – risultante da un preliminare di notula – era già stato versato un acconto che, essendo “di poco” inferiore rispetto a quanto richiesto, doveva considerarsi sufficiente.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell’avvocato, lo accoglieva limitatamente alla questione relativa al rimborso spese generali non integralmente saldato: secondo la Cassazione, infatti, la Corte d’Appello non ha tenuto conto dell’oggettiva differenza tra quanto corrisposto e quanto richiesto e non ha giustificato l’attribuzione di somme inferiori rispetto a quanto precedentemente pattuito con i clienti.

A cura di Leonardo Cammunci