Un avvocato, che aveva curato una pratica di risarcimento danni conclusasi con una transazione, conveniva in giudizio i propri clienti chiedendo il saldo delle competenze professionali che, secondo i convenuti, erano già state corrisposte al legale dall’impresa assicurativa del responsabile. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale, rigettava la domanda sostenendo che i compensi si dovevano considerare saldati con quanto percepito dall’assicurazione del responsabile e che, con riferimento al rimborso spese generali – risultante da un preliminare di notula – era già stato versato un acconto che, essendo “di poco” inferiore rispetto a quanto richiesto, doveva considerarsi sufficiente.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell’avvocato, lo accoglieva limitatamente alla questione relativa al rimborso spese generali non integralmente saldato: secondo la Cassazione, infatti, la Corte d’Appello non ha tenuto conto dell’oggettiva differenza tra quanto corrisposto e quanto richiesto e non ha giustificato l’attribuzione di somme inferiori rispetto a quanto precedentemente pattuito con i clienti.
A cura di Leonardo Cammunci