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giurisprudenza

Annullato in parte qua il Regolamento sulle “specializzazioni” legali per l’illogicità e l’incompletezza dei settori di specializzazione (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 14 aprile 2016, n. 4424)

Il TAR del Lazio, accogliendo in parte qua il ricorso proposto dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana, ha annullato le previsioni contenute nell’art. 3, comma 1, lett. e) del “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista”, adottato dal Ministero della Giustizia con D.M. del 12.8.2015, aventi ad oggetto la suddivisione e l’identificazione dei settori di specializzazione.

Secondo il Giudice amministrativo, infatti, la scelta delle diciotto materie oggetto di specializzazione sarebbe avvenuta in maniera palesemente illogica ed incompleta, in quanto non risulterebbe rispettato né un criterio codicistico, né un criterio fondato sulle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell’ordinamento, né un criterio fondato sui settori disciplinari esistenti a livello universitario e corrispondenti ai vari insegnamenti accademici.

Sono stati invece respinti dal TAR del Lazio gli altri motivi di ricorso, che concernevano la pretesa irragionevolezza, sotto vari profili, dei criteri previsti dal Regolamento per l’accertamento della comprovata esperienza di un avvocato in una particolare materia, nonché la pretesa irragionevolezza dei criteri previsti per il mantenimento nel tempo del titolo di specialista.

A cura di Giovanni Taddei Elmi