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giurisprudenza

Avvocato e cliente sono entrambi responsabili per l’omessa trascrizione della sentenza ex art.2932 c.c. (Cass., Sez. III, Ord., 7 dicembre 2017, n. 29325)

Con l’ordinanza in esame il giudice di legittimità torna ad occuparsi della responsabilità professionale dell’avvocato. Nel caso di specie l’avvocato, ricevuto mandato di promuovere una causa ex art.2932 c.c. volta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto di compravendita immobiliare non concluso, aveva omesso di trascrivere la domanda e la relativa sentenza; decorsi due anni dalla pronuncia della sentenza, quindi, la  società promittente venditrice era stata dichiarata fallita e l’attore, non potendo opporre alla curatela la sentenza pronunciata ex art.2932 c.c., aveva dovuto acquistare da questa l’immobile ad un prezzo più alto. La suprema corte afferma che, dunque, la responsabilità dell’avvocato concorre con quella del cliente giacché questi, di fronte all’inerzia del professionista, avrebbe dovuto attivarsi per dare l’incarico di trascrivere la sentenza ad altro professionista.

A cura di Fabio Marongiu