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giurisprudenza

Avvocato malato? Sì alla rimessione in termini (Cass. Sez. II Pen., 15 luglio 2020, n. 20956)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha ritenuto che lo stato di salute precario e certificato di un avvocato possa integrare gli estremi della forza maggiore, determinando la possibilità di essere rimesso in termini per la proposizione di un atto di impugnazione. Nella specie, il legale aveva accettato l’incarico di presentare un atto di appello a pochi giorni dalla scadenza del termine, già versando in precarie condizioni di salute. Il peggioramento di queste aveva impedito al Collega di ottemperare all’incarico ricevuto, essendo svanito il termine per proporre l’impugnazione. La Corte ha ritenuto di accogliere il ricorso dell’avvocato che richiedeva la rimessione in termini, stabilendo che la grave situazione di salute del legale di fiducia dell’imputato, nonostante fosse preesistente alla sua nomina, costituisce una situazione di fatto riconducibile alla nozione di forza maggiore che, di per sé, determina le condizioni per la nuova decorrenza dell’intero termine. Appariva, infatti, inesigibile da parte dell’imputato una costante verifica della circostanza se il suo difensore fosse stato o meno in grado di eseguire il suo mandato, così come non poteva ritenersi che a carico del difensore, affetto da gravi patologie, sorgesse il dovere di informare, direttamente o per interposta persona, l’imputato della sua impossibilità, ovvero anche semplice difficoltà, ad adempiervi. La Corte ha ritenuto, quindi, sussistenti gli estremi della forza maggiore, intesa come elemento assoluto, ovvero un fatto invincibile la cui natura è tale per cui l’ordinaria diligenza ed i mezzi a propria solita disposizione non siano sufficienti a contrastarlo.

A cura di Costanza Innocenti