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giurisprudenza

Avvocato: nel procedimento disciplinare il patteggiamento penale equivale a sentenza di condanna (Cass., Sez. Un., 24 luglio 2015, n. 15574)

A seguito della conclusione con patteggiamento di un procedimento penale avviato contro un avvocato, quest’ultimo, in sede di procedimento disciplinare, veniva condannato dal COA alla radiazione dall’Albo degli Avvocati. La condanna veniva confermata dal CNF, il quale in particolare respingeva le censure sollevate dal ricorrente in ordine all’efficacia attribuita dal COA alla sentenza di patteggiamento, rilevando che la stessa, in sede di giudizio disciplinare, deve essere equiparata ad una sentenza di condanna. La Corte di Cassazione, successivamente adita, confermava quanto disposto dal CNF, sostenendo che, in sede disciplinare, considerare come sentenza di condanna la sentenza di patteggiamento, non comporta alcuna lesione del principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare. Come da costante giurisprudenza (da ultimo Cass., SS.UU., n. 18701 del 2012), la sentenza di patteggiamento, pur non esplicando efficacia alcuna in ordine alla valutazione sulla rilevanza del fatto sotto il profilo deontologico, ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; ciò implica che il COA, ove non vi siano motivi per rivalutare i fatti commessi, può limitarsi a stabilirne la rilevanza deontologica, come fatto nel caso di specie, senza effettuare nuovi accertamenti in ordine alla responsabilità dell’imputato.

A cura di Leonardo Cammunci