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giurisprudenza

Cancellazione dall’elenco speciale degli avvocati stabiliti: tipologia di procedimento e valutazione di efficacia del titolo abilitativo conseguito in uno Stato membro (Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2019, n. 34429)

Un Avocat, in possesso del titolo rilasciato in Romania, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del CNF che aveva confermato il provvedimento di cancellazione dall’elenco speciale degli avvocati stabiliti impugnato inizialmente di fronte al COA competente. Il ricorrente basava le proprie contestazioni su diversi motivi, tra i quali assumevano particolare rilievo quelli concernenti da un lato, l’integrità del contraddittorio e dall’altro, l’autorità deputata a valutare l’idoneità del titolo abilitativo.

Quanto alla prima questione il ricorrente lamentava che il COA competente avesse deliberato la cancellazione dall’elenco senza preventiva convocazione dell’iscritto, violando così il principio del contraddittorio, facendo espresso richiamo all’applicazione delle norme vigenti in materia di irrogazione delle sanzioni disciplinari. La Suprema Corte, richiamando un proprio precedente (Cass., Sez. Un., 3706/2019), ribadisce tuttavia che la materia della cancellazione dall’albo per carenza dei requisiti non è assimilabile a quella disciplinare e che quest’ultima è chiamata ad integrare la prima soltanto quando manchi una norma specifica a regolare l’iscrizione e cancellazione per assenza dei requisiti di legge. Nel caso in esame tale lacuna non esiste in quanto, l’art. 17 c. 12 della L. professionale, stabilisce espressamente che prima di deliberare la cancellazione il COA debba invitare l’iscritto a presentare eventuali osservazioni, come avvenuto nell’ipotesi di specie, facendo quindi salvo il rispetto del contraddittorio.

Quanto alla questione di merito, la cancellazione dall’elenco speciale era stata disposta in considerazione della ritenuta inidoneità del titolo conseguito presso il “BOTA” della Romania all’esercizio della professione forense. In relazione alla valutazione della efficacia o meno del titolo rilasciato da uno Stato Membro, la Corte ha stabilito che questa debba avvenire esclusivamente da parte dello Stato che ha rilasciato il titolo. È soltanto quest’ultimo che ha il potere di accertare che il rilascio del titolo abilitante l’esercizio della professione forense sia avvenuto da un organismo effettivamente competente e abilitato in materia. Nel caso in esame è stata la stessa Romania (nel cui ordinamento opera il BOTA), ad accertare l’inefficacia del titolo abilitante.

La Corte chiarisce, inoltre, che l’accertamento della provenienza del titolo per l’esercizio della professione, da un organismo effettivamente abilitato a rilasciarlo nel proprio ordinamento, deve essere compiuto attraverso il ricorso al sistema IMI, obbligatorio e vincolante per lo Stato che accede al sistema: su tale presupposto è anche esclusa la legittimazione a partecipare al giudizio del predetto organismo quale soggetto onerato della prova di certificazione al rilascio dell’attestato abilitativo.

A cura di Sofia Lelmi