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giurisprudenza

Compensi Avvocati: il rito speciale si applica anche se è contestato l’an debeatur (Cass., Sez. II, Ord., 30 novembre 2020 n. 27308)

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha confermato il suo consolidato orientamento secondo cui la controversia ex art. 28 l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. sia in sede monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento dei compensi giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 d. lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur.

Un avvocato agiva in giudizio ex art. 14 d. lgs. 150/2011 chiedendo la condanna delle sue clienti al pagamento dei compensi a lui spettanti per la difesa in giudizio svolta in loro favore.

Le clienti si costituivano rilevando l’inesistenza di una valida procura alle liti da costoro conferita al legale.

Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso dell’avvocato poiché, avendo le convenute contestato l’esistenza dell’incarico professionale, il giudizio non poteva proseguire secondo il rito speciale bensì secondo quello ordinario, con la conseguenza che il Giudice non poteva neppure disporre il mutamento del rito.

L’avvocato ha fatto ricorso per Cassazione rilevando che  secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in seguito alla riforma di cui al D.Lgs. n. 150/2011, per il pagamento dei compensi dell’avvocato si può applicare il rito speciale anche se il cliente contesta l’an della pretesa.

Ebbene, la Corte di Cassazione con la pronuncia in esame ha inteso confermare questo recente orientamento, affermato peraltro anche dalle SSUU nel 2018.

Pertanto, ha statuito che la domanda avente ad oggetto il pagamento dei compensi maturati dall’avvocato introdotta con rito sommario o in via monitoria resta soggetta al rito di cui all’art. 14 D.Lgs. 150/2011 anche se il cliente solleva contestazioni relative all’esistenza del rapporto o sull’an debeatur, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda.

Solo se il cliente proponga a sua volta una domanda che amplia l’oggetto del giudizio (es. riconvenzionale) e che richiede un istruzione non sommaria, questa domanda dovrà essere trattata con il rito ordinario previa separazione delle domande.

La Corte accoglie quindi il ricorso cassando con rinvio l’ordinanza del Tribunale.

A cura di Corinna Cappelli