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giurisprudenza

Compensi professionali: il termine di prescrizione del credito professionale decorre dal deposito della sentenza, in quanto solo a partire da quel momento può ritenersi concluso il giudizio per il quale l’opera professionale è stata svolta e dunque scaduta l’obbligazione assunta ex art. art. 1957 c.c. (Cass., Sez. III, Ord., 21 febbraio 2020, n. 4595)

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte interviene a ribadire un principio già affermato in tema di prescrizione dei crediti professionali, individuando il dies a quo del relativo termine di prescrizione nel momento del deposito della sentenza. Viene infatti chiarito che è solo a partire da questo momento che può ritenersi concluso il giudizio per il quale l’opera professionale è stata svolta. Il deposito della sentenza conclusiva del giudizio integra dunque la scadenza dell’obbligazione originariamente assunta dall’avvocato, con conseguente facoltà per lo stesso di far valere il relativo diritto al pagamento dell’onorario professionale.

 

 

A cura di Guendalina Guttadauro

 

Allegato:
4595-2020