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giurisprudenza

Competenza funzionale del Foro per la condanna dell’assistito al pagamento delle competenze giudiziali (Cass., Sez. VI, Ord., 11 gennaio 2017, n. 548)

La Corte di Cassazione fa chiarezza in ordine al Foro competente a conoscere la domanda dell’avvocato di condanna dell’assistito al pagamento dei compensi professionali maturati nell’ambito di una controversia giudiziale.

Secondo la Corte, l’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 (c.d. Riforma del Processo Civile), laddove dispone la competenza dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, instaura una competenza funzionale, insuscettibile perciò di essere derogata dal valore della causa.

Sulla scorta di tale principio, l’ordinanza in esame cassa il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma si era dichiarato incompetente ratione valore a favore del Giudice di Pace, poiché il giudizio a seguito del quale l’avvocato chiedeva la condanna dell’assistito al pagamento degli onorari professionali si era svolto dinanzi al Tribunale e non rilevava il fatto che la domanda di condanna successivamente introdotta fosse di valore rientrante nella competenza del Giudice di Pace.

A cura Alessandro Marchini