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giurisprudenza

Comunicazioni dirette alla controparte assistita da altro collega: quando sono permesse? (Cass., Sez. Un., 4 luglio 2018, n. 17534)

La sentenza interviene sul delicato tema delle comunicazioni inviate da un avvocato direttamente alla controparte che sappia assistita da altro collega.

Dette comunicazioni sono, come noto, vietate dall’art. 41 del codice deontologico vigente, che però contiene un elenco di eccezioni.

Ebbene, la Suprema Corte ritiene che detta elencazione non abbia carattere tassativo, ma sia  meramente esemplificativa (nonostante l’art. 41 cit. anteponga a detto elenco l’avverbio “esclusivamente” a differenza dell’art. 27 del codice previgente che apriva la norma con la diversa locuzione “Soltanto in casi particolari”).

Sicché, quando il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi che denotino mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza, sono lecite anche le missive inviate alla controparte nelle quali, pur senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti, le vengano fornite informazioni di fatti significativi nell’ambito dei rapporti intercorsi tra le parti.

D’altronde, ciò valeva tanto più in un caso come quello di specie, nel quale la corrispondenza aveva un contenuto di natura sostanziale (i.e. l’avvenuto pagamento del debito da parte dei propri clienti) e risultava diretta ad evitare l’inizio di procedure esecutive o di altre iniziative nei confronti dei propri clienti e quindi aveva una finalità di prevenzione non dissimile da quella propria di molte delle eccezioni elencate (in modo non tassativo) dall’art. 41 cit. e, peraltro, poteva comunque essere configurata come funzionale a sollecitare una condotta collaborativa della controparte, cioè un “determinato comportamento“, consistente nella chiusura dei rapporti tra le parti.

A cura di Alessandro Marchini